E' costituita l'Associazione denominata "PRO LOCO PESCINCANNA" con sede in FIUME VENETO (PN).
L'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale e non persegue fini di lucro.
L'Associazione può aderire ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali con decisione del Consiglio Direttivo che deve essere ratificata dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.
Il volontariato è lo strumento fondamentale dell'Associazione.
Gli scopi dell'Associazione sono:
a) riunire nell'Associazione tutti coloro che hanno interesse ad operare allo sviluppo sociale, culturale e ricreativo del paese di Pescincanna;
b) organizzare manifestazioni culturali, sportive, ricreative, mostre, spettacoli, convegni, gite, festeggiamenti; ivi compresa la gestione di una mescita interna purché a favore dei soli associati ed aderenti ad associazioni analoghe;
c) programmare e realizzare pubblicazioni e documenti, sulla storia, ambiente, personaggi, tradizioni ed ogni altra cosa riguardante Pescincanna;
d) promuovere iniziative atte a tutelare, valorizzare e far conoscere i valori ambientali, artistici, monumentali e storico-culturali del luogo e della zona;
e) promuovere iniziative di pubblica utilità e di beneficenza a scopi umanitari e finanziare le attività sociali anche attraverso raccolte pubbliche occasionali di fondi;
f) partecipare e/o promuovere qualsiasi attività che sia compatibile con gli scopi sopra esposti o che comunque rappresenti uno strumento di valorizzazione delle realtà associative e di volontariato genericamente intese;
g) Collaborare con Enti ed Organizzazioni dei paesi limitrofi per iniziative compatibili con quelle dell’Associazione e, in particolare, collaborare con le Associazioni ed Istituzioni di Pescincanna per organizzare insieme, ove possibile, manifestazioni ed attività previste dai rispettivi Statuti.
L'Associazione "Pro Loco Pescincanna" assume la figura giuridica dell'Associazione non riconosciuta a norma degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile. L'Associazione è un ente non commerciale di tipo associativo.
Il numero dei soci è illimitato e possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi.
Possono divenire soci solo le persone fisiche.
Tutti i soci hanno doveri di civismo e corretta educazione, partecipazione e solidarietà. Tutti i soci godono il diritto di frequentare i locali sociali, di partecipare alle attività promosse dall'Associazione e di godere di eventuali altre provvidenze attuate a favore degli associati.
Tutti i soci maggiorenni hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e per quanto è di competenza dell'Assemblea dei Soci. La partecipazione alla vita associativa non è temporanea e la sua continuità ed effettività è garantita nei confronti di tutti gli associati. Ogni socio maggiorenne può liberamente essere eletto negli organi amministrativi dell'Associazione.
I soci sono tenuti a versare entro il periodo stabilito, la quota sociale ordinaria che viene fissata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea dei Soci.
Chiunque desideri far parte dell'Associazione deve presentare domanda scritta su modulo prestampato dell'Associazione.
Sull'ammissione decide in modo insindacabile il Consiglio Direttivo.
La qualità di socio comporta l'accettazione integrale del presente Statuto ed il versamento della quota associativa annuale.
La quota associativa non è rivalutabile.
La quota associativa non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.
I soci devono essere di comprovata moralità. E' facoltà del Consiglio Direttivo richiedere, in allegato alla domanda di ammissione, documenti attestanti la moralità e la buona condotta del soggetto.
La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, decadenza dovuta a morosità superiore ai due mesi dal termine dell'anno sociale ed indegnità, sancita dal Consiglio Direttivo sulla base delle seguenti norme:
a) cattiva condotta morale e civile;
b) comportamento contrario agli scopi associativi o lesivi moralmente o materialmente nei confronti dell'Associazione;
c) ripetuti comportamenti in contrasto con le norme di buona convivenza e) la civica educazione, nei confronti di soci e terzi;
d) per altri gravi motivi di ordine sociale che investano l'Associazione ed i suoi associati.
Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
a) quote sociali;
b) contributi ed erogazioni di soci e non soci;
c) contributi ed erogazioni di enti ed autorità;
d) proventi derivanti dalle attività sociali;
e) ogni entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
Il patrimonio sociale è costituito da:
a) beni immobili e mobili di proprietà dell'Associazione;
b) donazioni, lasciti o successioni;
c) eventuali fondi costituiti con le eccedenze di bilancio.
E' fatto espresso divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
E' fatto espresso obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 662/96, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
L'Associazione potrà promuovere ogni tipo di attività o manifestazione, purché le finalità di esse non contrastino con le finalità statutarie.
L'anno sociale e l'esercizio finanziario decorrono dal primo giorno di gennaio e terminano il trentun dicembre di ogni anno.
Gli organi sociali sono:
a) L'Assemblea dei Soci (Ordinaria e Straordinaria);
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente;
d) Il Vice Presidente;
e) Il Segretario;
f) Il Tesoriere;
g) Il Collegio dei Revisori dei Conti.
Alle Assemblee dell'Associazione, hanno diritto di partecipazione tutti i soci. L'Assemblea dei Soci è sovrana nelle sue deliberazioni ed è organo fondamentale della vita associativa per i compiti di indirizzo e di designazione dei membri degli altri organi sociali che le vengono affidati dallo Statuto.
L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno mediante comunicazione scritta a ciascun socio.
La comunicazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della convocazione. La convocazione dovrà essere inviata almeno quindici giorni prima della data prevista per l'assemblea.
L'Assemblea dei Soci deve essere convocata sempre nel comune di Fiume Veneto (PN) anche al di fuori dalla sede.
L'Assemblea Straordinaria è convocata, con la medesima forma dell'Assemblea Ordinaria ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o a norma dell'art. 20 del Codice Civile, su richiesta motivata di almeno un quinto dei soci.
L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con l'intervento della maggioranza dei soci. In seconda convocazione è costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
L'Assemblea Ordinaria delibera validamente con la maggioranza della metà più uno dei voti presenti.
A ciascun socio spetta un solo voto e non potrà avere più di UNA delega firmata in originale da un socio non presente. Il diritto di voto singolo viene esercitato con criteri democratici secondo le modalità stabilite dall'Assemblea.
I soci che desiderano presentare proposte da inserire nell'ordine del giorno, devono far pervenire il testo relativo al Presidente del Consiglio Direttivo.
L'Assemblea può essere presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente. E' facoltà dell'Assemblea nominare tra i soci presenti un Presidente d'Assemblea, un Segretario e, ove occorrono, tre Scrutatori.
Spetta al Presidente d'Assemblea far rispettare il diritto di intervento e le modalità di espressione del voto.
Di ogni assemblea verrà redatto un verbale che sarà sottoscritto dal Presidente d'Assemblea, dal Segretario e, qualora fosse presente, da un notaio.
I compiti dell'Assemblea Ordinaria sono:
a) approvare la relazione sull'attività dell'anno sociale trascorso;
b) approvare il Rendiconto Economico e Finanziario e la Situazione Patrimoniale;
c) eleggere il Consiglio Direttivo;
d) deliberare sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione;
e) determinare le quote sociali proposte dal Consiglio Direttivo;
f) deliberare su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno sottoporre;
g) deliberare su quelle proposte inserite nell'ordine del giorno su richiesta dei soci.
I compiti dell'Assemblea Straordinaria sono:
a) deliberare in ordine alle modifiche statutarie;
b) deliberare sull'eventuale scioglimento dell'Associazione e, in tal caso, provvedere alla nomina dei liquidatori per la devoluzione del patrimonio in opere di beneficenza;
c) decidere su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno sottoporle e su quelle proposte dai soci in rispetto dell'art.24.
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari con un minimo di 9 (nove) ed un massimo di 15 (quindici) membri eletti dall'Assemblea Ordinaria dei Soci a scrutinio segreto.
Essi, a partire dalla data di elezione, durano in carica tre anni, fino all'approvazione del rendiconto consuntivo relativo al secondo anno successivo a quello di elezione, e sono rieleggibili.
Per l’attività svolta in qualità di membri del Consiglio Direttivo non è dovuto alcun compenso e saranno rimborsate le sole spese inerenti l’espletamento dell’incarico.
Il Consiglio Direttivo, elegge nel suo seno un Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, ed il Tesoriere. E' compito di ciascun Consigliere elaborare proposte e soluzioni atte al raggiungimento degli scopi statutari.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al mese e comunque tutte le volte che il Presidente lo riterrà opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei suoi membri.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di consensi il voto del Presidente è determinante.
I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive, senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo comma.
I Consiglieri che nel corso del mandato rendessero vacante la carica per dimissioni o altra causa verranno sostituiti dai primi non eletti della graduatoria elettorale, se non vi fossero più Soci da utilizzare per la surroga, sarà indetta una nuova Assemblea elettiva per l’integrazione del Consiglio Direttivo.
I Consiglieri subentrati rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato che sarebbe spettato ai membri sostituiti. Nel caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo il Presidente compirà, nel frattempo, gli atti di ordinaria amministrazione e convocherà d'urgenza l'Assemblea dei Soci.
Il Consiglio Direttivo può nominare tra i soci uno o più Coordinatori per singole iniziative o settori della vita associativa. Le cariche sono compatibili con altre in seno al Consiglio Direttivo, purché le une non vadano a detrimento delle altre.
Il Consiglio Direttivo:
a) predispone il Rendiconto Economico e Finanziario e la Situazione Patrimoniale, da sottoporre all'Assemblea dei Soci, nonché la relazione sull'attività dell'anno sociale e finanziario ed il programma delle attività previste per l'anno sociale;
b) convoca l'Assemblea dei Soci in rispetto delle norme statutarie;
c) esegue le delibere dell'Assemblea e cura gli affari amministrativi;
d) predispone gli eventuali regolamenti con l'ordinamento sociale;
e) amministra il patrimonio sociale, gestisce l'associazione e decide su tutte le questioni che non siano di competenza dell'Assemblea;
f) può nominare speciali commissioni permanenti o temporanee per lo studio o l'esecuzione di particolari compiti. In ogni commissione il Consiglio Direttivo è rappresentato da almeno da uno dei suoi membri.
Il Presidente rappresenta legalmente ed è responsabile dell'Associazione nei confronti di terzi. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo. Cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Nei casi di urgenza può esercitare il potere del Consiglio salvo ratifica di questo alla prima riunione.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni nel caso che questi sia impedito per assenza o altra causa.
Il Segretario del Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
a) predispone lo schema del Rendiconto Economico e Finanziario, la Situazione Patrimoniale e le relazioni contabili dell'Associazione; <>
b) provvede al tesseramento e all'aggiornamento del Registro dei Soci;
c) provvede al disbrigo della corrispondenza;
d) aggiorna i libri e i documenti contabili in uso;
e) cura la stesura dei verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci che devono restare a disposizione dei soci presso la sede sociale;
f) cura a distribuzione dei comunicati, l'inoltro delle convocazioni e di copia dei documenti contabili approvati ai soci;
g) svolge tutte quelle mansioni che gli vengono affidate dal Presidente.
Il Tesoriere, che può essere la stessa persona del Segretario, ha i seguenti compiti:
a) collabora con il Segretario nella predisposizione dello schema del Rendiconto Economico e Finanziario, della Situazione Patrimoniale e delle relazioni contabili dell'Associazione;
b) cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese;
c) è responsabile della tenuta del Libro Cassa e di tutti i documenti specifici che riguardano il compito affidatogli;
d) Ha la custodia dei beni mobili ed immobili dell'Associazione, per i quali dovrà tenere aggiornato il Libro degli Inventari.
Con le stesse modalità e con le stesse scadenze del Consiglio Direttivo viene eletto, anche al di fuori della compagine sociale, il Collegio dei Revisori dei Conti che ha funzioni di controllo in merito alla regolare gestione contabile dell’Associazione.
I Revisori dei Conti, pur non facendone parte e non avendo quindi diritto di voto, possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Al loro interno nominano un Presidente che dovrà relazionare all’Assemblea ordinaria annuale sulla tenuta dei registri contabili e sulla corretta predisposizione del Rendiconto economico e finanziario annuale.
Il presente Statuto può essere modificato dalla maggioranza dei due terzi dei voti dell'Assemblea Straordinaria. Le richieste di modifica dovranno essere formulate dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea Straordinaria con mozione presentata da almeno i due terzi degli aventi diritto al voto.
Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile. Per quanto non previsto dalla Costituzione, dalle Leggi o dallo Statuto, valgono le decisioni prese dall'Assemblea dei Soci.
Lo Statuto è stato redatto in ossequio alle norme del Codice Civile ed alle norme fiscali con particolare riferimento all'art. 148, comma 8, del D.P.R. 917/86.